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STATUTO
DENOMINAZIONE:
E' costituita l'Associazione denominata "Campagna Italiana contro le Mine organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve anche "Campagna Italiana contro le Mine -
ONLUS ".
SEDE:
L'Associazione ha sede in Roma (00198),
Via Nizza, 154.
OGGETTO E SCOPO:
L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.
Nel quadro delle iniziative nazionali ed internazionali per la difesa e promozione dei diritti umani, civili, economici e sociali, l'associazione ha lo scopo di mettere in atto efficaci iniziative per:
eliminare l'impatto delle mine terrestri sulla popolazione civile;
promuovere una cultura di pace;
favorire accordi nazionali ed internazionali per la messa al bando delle mine terrestri, le azioni umanitarie contro le mine e la riabilitazione e reinserimento socio-economico delle vittime (mine action);
promuovere direttamente programmi di mine action;
verificare l'attuazione delle normative nazionali ed internazionali in materia;
favorire la ricerca di efficaci sistemi di mine action.
L'Associazione organizzerà incontri, riunioni, seminari, conferenze, corsi; promuoverà e condurrà studi e ricerche, e si occuperà di diffonderne i risultati mediante pubblicazione di libri, riviste, bollettini e con ogni altro mezzo;
promuovere ogni iniziativa in tal senso, incluse le collaborazioni con altre strutture similari;
raccogliere fondi, accettare donazioni, legati e contributi, promuovere sottoscrizioni etc. o qualunque altra forma legale che permetta l'ottenimento di erogazioni per gli scopi citati, nonchè l'acquisto di beni mobili ed immobili.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
PATRIMONIO SOCIALE:
Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote sociali annue versate dai soci;
b) dai contributi volontari degli associati e dai beni acquisiti da tali contributi;
c) dai beni mobili o immobili, che verranno donati o lasciati all'Associazione da terzi non associati e dai beni acquisiti con tali donazioni;
d) dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti pubblici, Enti privati e privati cittadini;
e) dai beni mobili o immobili acquistati dall'Associazione;
f) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze del bilancio che in nessun caso potranno essere distribuiti agli associati e che saranno tassativamente destinati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.
SOCI:
L'associazione si compone delle seguenti categorie di soci:
Soci Onorari;
Soci Sostenitori;
Soci Ordinari.
Sono "Onorari" quei soci ai quali venga riconosciuta tale qualifica, per particolari benemerenze, dal Consiglio Direttivo.
Sono "Sostenitori" quei soci che si siano impegnati a favorire ed a sostenere in modo particolare le attività dell'Associazione; qualifica sempre attribuita dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare Soci "Ordinari " tutte le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci ordinari le persone fisiche con profili professionali ed interessi chiaramente pertinenti ai fini dell'Associazione e che abbiano prestato sostegno concreto all'associazione per almeno un anno, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) rispetto alla totalità dei soci. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e di impegno ad accettarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, da una lettera motivazionale e da un curriculum vitae.
Le quote annuali variano in relazione alla classificazione dei soci e vengono stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'ammissione ha effetto nei confronti dell'Associazione dal momento dell'iscrizione sul libro dei soci.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di Condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE:
Sono organi dell'Associazione:
l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEE:
L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, così come risultante dal libro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Essa :
provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
delibera sulle modifiche al presente statuto;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'assemblea è convocata, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, mediante avviso che deve contenere, oltre il giorno ed ora della riunione, anche la sede e l'Ordine del Giorno.
L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 marzo.
L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei soci; in quest'ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l'ordine del giorno ed il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.
L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno avviene con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la maggioranza (metà più uno) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con i contributi annuali.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta: essa dovrà essere presentata per il visto alla Presidenza dell'assemblea, prima dell'inizio della riunione. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Segretario dell'assemblea è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e ad esso spetta la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Il Consiglio Direttivo è composto da:
Il Presidente;
i Consiglieri, in numero variabile da due a otto.
Il Consiglio Direttivo viene eletto, a maggioranza semplice, dall'assemblea. Entro una settimana dall'elezione, si riunisce per eleggere il Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Se si determinano vacanze nella composizione del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica provvederanno a coprire i posti vacanti per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano che sostituisce i primi in caso di loro assenza o impedimento.
I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal loro mandato.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri che per legge non siano riservati all'assemblea. In particolare:
a) deliberare sulle convocazioni dell'assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni specifiche che si terranno sia nella sede dell'Associazione sia in altre località; sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più soci,sulle pubblicazioni dell'Associazione;
b) prendere in esame le domande di ammissione e deliberare in merito; deliberare i provvedimenti di esclusione; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello statuto da presentare all'approvazione dell'assemblea;
c) vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;
d) esercitare poteri di straordinaria amministrazione;
e) stabilire e mantenere contatti con Enti Pubblici e Privati, Università, Istituti di Ricerca, Società Nazionali estere, tutte le volte che si renda necessario, per perseguire gli scopi dell'Associazione;
f) organizzare e coordinare le diverse attività dell'Associazione;
g) provvedere alla selezione delle figure professionali allo svolgimento delle attività dell'Associazione ed al controllo sul loro mandato;
h) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
i) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
l) deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
IL PRESIDENTE:
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel novero dei suoi membri ed ha la piena ed esclusiva rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, sia per i rapporti sostanziali che procedurali.
Al Presidente è attribuita la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali per l'Associazione e di operare sui medesimi.
Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.
ESERCIZIO SOCIALE:
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo é convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all' approvazione dell'assemblea.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
AVANZI DI GESTIONE:
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE:
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
LEGGE APPLICABILE:
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alla vigente normativa.
F.ti: Giancarlo TENAGLIA -Nicoletta DENTICO -Maria Rita LULLI -Barbara LAVEGGIO -Diego CIPRIANI -Santina BIANCHINI;
Tullio CIMMINO Notaio -SIGILLO
Roma, lì 26 ottobre 2000
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