Il Trattato di Ottawa
165
Gli Stati aderenti al Trattato
33
Stati che stanno completando le bonifiche
Il Trattato di Ottawa, conosciuto anche come Convenzione di Ottawa, è un accordo internazionale che vieta l’uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento di mine antipersona e imbona l distruzione degli stock esistenti oltre l’assistenza alle vittime del loro utilizzo. La convenzione è stata conclusa nel 1997 nella capital canadese, dopo aver accolto l’adozione del Protocollo della Proibizione o Limitazione dell’uso delle Mine, Trappole e altri Dispositivi, emendato il 3 maggio nel 1996 e della Risoluzione 51/45S dell’Assemblea Generale dell’ONU del 10 dicembre 1996. Con questa l’organo delle Nazioni Unite sollecitava tutti gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale vincolante per la messa al bando delle mine antipersona.
Il Trattato di Ottawa è entrato in vigore il primo marzo 1999.
Al maggio 2025 hanno aderito al Trattato di Ottawa 165 Stati tra i quali l’Italia. Alcune potenze militari quali Stati Uniti, Russia e Cina non lo hanno mai ratificato come non sono entrati a farne parte India, Pakistan e la Repubblica di Corea.
La Convenzione di Ottawa, strutturata da un preambolo e 22 articoli, negli obblighi generali inseriti nell’articolo 1 definisce che:
“1. Ogni Stato Parte si obbliga in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona;
b) a non sviluppare, produrre, o in altro modo acquisire, tenere in stock, detenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona;
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, in alcun modo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto da questa Convenzione.”
Gli Obiettivi della Convenzione di Ottawa
Distruzione degli stock. Tutti gli Stati parte si impegnano alla distruzione di tutte le mine antipersona in loro possesso sotto il loro controllo al più presto” ma in ogni caso non oltre i quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato per lo Stato interessato. L’unica eccezione alle disposizioni sulla distruzione riguarda mine che possono essere tenute ai fini di addestramento relativo a tecniche di rilevamento, bonifica o eliminazione e in numeri comunque minimi necessari a tali fini.
Bonifica di aree minate. Gli Stati membri del trattato devono identificare delle aree contaminate, la loro segnalazione e delimitazione che garantisca la protezione dei civili finché il processo di bonifica non sia terminato.
Assistenza alle vittime. Punto fondamentale della convenzione è l’assistenza alle vittime, elemento che rappresentò una novità assoluta al tempo della sua negoziazione. Si fa obbligo agli Stati parte di fornire assistenza per la cura, riabilitazione, reintegrazione economica e sociale delle vittime delle mine.
Trasparenza. La convenzione prevede la presentazione di rapporti annuali sull’andamento delle disposizioni presenti nella convenzione essa, anche in merito alle misure intraprese dai vari Stati al loro interno: azioni legislative e amministrative, andamento degli stock esistenti, identificazione e bonifica delle aree contaminate.