COMUNICATO STAMPA

Giornata Internazionale delle Nazioni Unite 

sul problema delle mine e sostegno alla Mine Action (4 aprile 2018)

         

APPROVARE URGENTEMENTE IL DDL “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”  

 

COMUNICATO STAMPA (Roma 3 aprile 2018) – Il 4 aprile si celebra la XIII edizione della Giornata Internazionale dedicata al problema delle mine e degli ordigni inesplosi in generale, e sostegno alla Mine Action indetta dalle Nazioni Unite[1] .

«Un volume senza precedenti di mine antiuomo e armi inesplose contamina le zone rurali e zone di guerra urbana, mutilano e uccidono civili innocenti molto tempo dopo la fine del conflitto.  Le strade bonificate dagli ordigni esplosivi consentono alle forze di pace di pattugliare e proteggere i civili. e quando i campi vengono ripuliti e le scuole e gli ospedali sono protetti, la vita normale può ricominciare. La Mine Action è vitale. Esorto tutti i governi a fornire sostegno politico e finanziario per consentire l’azione contro le mine lavorare per continuare, ovunque sia necessario Nel nostro mondo turbolento, la Mine Action è un passo concreto verso la pace». Con questo videomessaggio il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, che esorta i Governi di tutti i Paesi a non abbandonare l’impegno a favore della Mine Action.

Il problema delle mine e degli ordigni inesplosi è un problema di caratura umanitaria, di emergenza e sviluppo – dichiara Giuseppe Schiavello direttore nazionale della Campagna Italiana Contro le Mine – il nostro Paese è credibilmente impegnato in questo ambito di cooperazione da molti anni e la società civile sensibilissima a questo tema. L’Italia è passata dal triste primato di paese produttore a Paese in prima linea per lenire le sofferenze causate da questi ordigni – continua Schiavello- per questo chiediamo ai nostri Parlamentari di consolidare strumenti come il fondo 58/01 dedicato alla Mine Action e di approvare urgentemente la legge che proibisce investimenti finanziari in aziende internazionali ancora coinvolte nella fabbricazione di ordigni ormai banditi dal ns. Paese.”

In questa ricorrenza così importante, la Campagna Italiana Contro le Mine e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra chiedono ai Presidenti della Camera e del Senato e ai Parlamentari della XVIIIª Legislatura di adoperarsi per una rapida ed urgente approvazione procedendo, da subito, ai sensi dell’Art.136 del regolamento del Senato. Il Ddl oggi con numerazione S n. 1 “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, nella precedente legislatura al Senato DDL S.57 (bis)  dopo la sua approvazione definitiva ( 3 ottobre 2017)  era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato ( 27 ottobre 2017) per una nuova deliberazione ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione.

Questo provvedimento, infatti, era già stato approvato in via definitiva da entrambi i rami del Parlamento durante la precedente legislatura, ma non è potuto entrare in vigore per un mancato coordinamento con l’art 7 della Legge 14 giugno 2011, n. 95 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008).

Il vulnus costituzionale era stato prontamente corretto dalla Commissione Finanze e Tesoro che ne aveva concluso la revisione del testo senza poter procedere, però, alla calendarizzazione e discussione d’Aula per l’imminente scioglimento delle Camere.

Diverse le attività sul territorio nazionale che raccontano agli studenti il pericolo degli ordigni inesplosi e l’ambito di cooperazione internazionale in cui l’Italia è impegnata da anni per lenire la piaga degli ordigni inesplosi ed i loro disumani effetti sulle popolazioni civili, sia sul fronte diplomatico che di cooperazione ed emergenza, come illustrato nel sussidio per le scuole superiori realizzato dalla Campagna Italiana Contro le Mine  Onlus e distribuito gratuitamente a scuole, università,  parrocchie, associazioni e gruppi interessati.

Per interviste:

Giuseppe Schiavello 340.4759230 (direttore Campagna Italiana Contro le Mine Onlus)

www.campagnamine.org        

                                                                                        

SCHEDA INFORMATIVA DDL 57-BIS nella Legislatura S.1

MISURE PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

IL DISEGNO DI LEGGE S. 57 BIS

“Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”

Approvato dall’Assemblea della Camera dei Deputati (C.4096) il 3 ottobre 2017 con votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 389contrari 0, astenuti 3votanti 389, presenti 392, in data 27 ottobre 2017 è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato per una nuova deliberazione ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione indicando un vulnus costituzionale al Comma 2 dell’art 6.

Assegnato in data 07 novembre 2017   alla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato (S.57 BIS) è stato emendato al fine di recepire l’appunto di nota di rinvio alle Camere apportando un emendamento al Comma 2 dell’art 6 (Sanzioni) della legge:

Originariamente il comma 2 dell’art 6 (Sanzioni) indicato nella nota Presidenziale riferiva:

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all’articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

Il medesimo –  a seguito di riesame post rinvio- è’ stato variato da un solo emendamento  premettendo  le seguenti parole: 

2.«Salvo che il fatto costituisca reato», i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all’articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.

LE SEGUENTI COMMISSIONI DEL SENATO HANNO ESPRESSO SUL TESTO EMENDATO IL PARERE DESTINATO ALLA COMMISSIONE 6ª (FINANZE E TESORO)                                  

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) N. 217 (ant.)  7 dicembre 2017 Sottocomm. Pareri Esito: Non ostativo con osservazioni – Esito: Favorevole su emendamenti2ª Commissione permanente (Giustizia) N. 75 (pom.)   12 dicembre 2017 Sottocomm. Pareri Esito: Non ostativo con condizioni Esito: Favorevole su emendamenti; 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) N. 157 (ant.)                                                      7 dicembre 2017 Esito: Favorevole con condizioni ;4ª Commissione permanente (Difesa) N. 261 (pom.)                                                                                      5 dicembre 2017 Esito: Favorevole ; 5ª Commissione permanente (Bilancio) N. 848 (pom.)                                                                                5 dicembre 2017 Esito: Non ostativo 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo N. 380 (pom.)  5 dicembre 2017 Esito: Favorevole)                                                        

 
La Commissione Finanze e Tesoro ha iniziato l’iter il 7 novembre 2017 ed ha concluso l’esame in data 13 dicembre 2017 ma il Ddl S 57 Bis non è stato ammesso alla calendarizzazione d’Aula del Senato a causa dell’imminente scioglimento Camere.

In applicazione all’ Articolo 136 (1) del Regolamento del Senato – Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica. 

Nota 1) «Al fine di consentire la conservazione nella successiva legislatura dei provvedimenti legislativi “rinviati” dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell’articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del

Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi – per i quali le Camere sciolte, che pur ne hanno la facoltà e l’hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una “nuova deliberazione” – sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato. 

Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio iter in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all’articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato».