Il Trattato di Oslo
46
Stati firmatari del Trattato nel 2007
111
Paesi che oggi fanno fanno parte del Trattato
La Convenzione sulle Munizioni a Grappolo (CCM)
Con il termine Trattato di Oslo ci si riferisce a tutto il percorso che ha portato alla realizzazione della Convenzione sulle Munizioni a Grappolo (Convention on Cluster Munitions CCM) adottata a Dublino il 30 maggio 2008 e aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre dello stesso anno.
La Convenzione proibisce l‘uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di tutte le munizioni a grappolo. Fanno parte della convenzione anche degli”Articoli separati” che riguardano la distruzione delle scorte, la bonifica delle aree contaminate, l’assistenza alle vittime, la presentazione di rapporti sulla trasparenza, e l’adozione di legislazione nazionale.
Alla Convenzione si è giunti dopo decenni nei quali è emersa la sensibilizzazione globale sulla problematica del pericolo delle cluster bombs per le popolazioni civili.
Già nel 1974, durante la Conferenza diplomatica del CICR sul rafforzamento e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, un gruppo di sette Stati presentò un documento di lavoro proponendo il divieto di un tipo di arma a frammentazione, ovvero quelle particolarmente adatte all’uso contro persone. Questa iniziativa non portò a un divieto, ma pose le basi per la successiva Convenzione del 1980 su alcune armi convenzionali (CCW). Sotto la CCW sono stati sviluppati cinque protocolli, ma le munizioni a grappolo non vennero regolamentate da questi strumenti.
Nei primi anni 2000 fu fatto un tentativo di negoziare un protocollo specifico sulle munizioni a grappolo nell’ambito della CCW, ma entro il 2006 era sempre più evidente che questo tentativo stava fallendo. Un gruppo di paesi avviò allora quello che sarebbe stato conosciuto come il “Processo di Oslo”, su iniziativa della Norvegia.
Alla fine di febbraio 2007, 46 Stati, tra i quali l’Italia, firmarono la “Dichiarazione di Oslo sulle Munizioni a Grappolo”, impegnandosi così a concludere, entro la fine del 2008, uno strumento giuridico internazionale vincolante che vietasse l’uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio delle munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili ai civili.
Poco più di un anno dopo, tale strumento giuridico vincolante era stato completato. Come era accaduto con il processo che aveva portato all’adozione della Convenzione sulla messa al bando delle mine antipersona dieci anni prima, il Processo di Oslo è stato caratterizzato da una stretta cooperazione non solo tra Stati, ma anche con organizzazioni internazionali e attori della società civile. Un’altra caratteristica importante fu la presenza attiva e la partecipazione dei sopravvissuti alle munizioni a grappolo durante tutto il processo, che contribuì in modo decisivo a realizzare la nuova convenzione in tempi record.
La Convenzione sulle Munizioni a Grappolo è entrata in vigore il 1° agosto 2010, sei mesi dopo il deposito del 30° strumento di ratifica. Oggi rappresenta uno strumento efficace del diritto internazionale.
Obblighi del Trattato
Stati Parte del Trattato si impegnano a non usare, produrre, stoccare né trasferire munizioni a grappolo. Inoltre, si impegnano a: promuovere l’adesione universale alla Convenzione (CCM); distruggere le scorte di munizioni a grappolo; bonificare le terre contaminate e condurre attività di educazione al rischio; assistere le vittime; fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria ad altri Stati Parte; adottare misure di trasparenza; adottare misure legislative, amministrative e di altra natura per l’attuazione della Convenzione.
Nella Seconda Conferenza di Riesame degli Stati Parte, svoltasi nel settembre 2021, è stato adottato il Piano d’Azione di Losanna (LAP) per guidare efficacemente gli Stati Parte nell’attuazione della Convenzione nel periodo 2021–2026,. Questo piano definisce le priorità stabilite dagli Stati attraverso una serie di azioni da intraprendere e i risultati chiave attesi.
Di seguito gli Articoli che definiscono gli obblighi per gli Stati parte
Art.3 Distruzione delle scorte
Un obbligo fondamentale per tutti gli Stati Parte è garantire la distruzione delle scorte esistenti di munizioni a grappolo. Tale distruzione deve essere completata il prima possibile e non oltre 8 anni dall’entrata in vigore della Convenzione.
Art. 4 Bonifica ed educazione al rischio
Per proteggere i civili dal pericolo rappresentato dagli ordigni inesplosi, gli Stati Parte sono obbligati a bonificare i territori contaminati da resti di munizioni a grappolo il prima possibile e non oltre 10 anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Gli Stati devono inoltre condurre attività di educazione al rischio.
Art. 5 Assistenza alle vittime
Gli Stati Parte della Convenzione sono obbligati a fornire assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo. Tale assistenza include: cura medica, riabilitazione, supporto psicologico, misure per l’inclusione sociale ed economica.
Art. 6 Cooperazione e assistenza internazionale
Gli Stati Parte in grado di farlo sono tenuti, ai sensi della Convenzione, a fornire assistenza agli Stati colpiti. Questa assistenza può essere di natura tecnica, materiale e/o finanziaria.
Art. 7 Misure di trasparenza
Per garantire una effettiva attuazione e misurare i progressi nel rispetto della Convenzione, gli Stati Parte sono obbligati a presentare rapporti regolari su vari aspetti, tra cui: le misure nazionali di attuazione adottate, il numero e le caratteristiche delle scorte, l’estensione della contaminazione da munizioni a grappolo, le misure adottate per assistere le vittime.
Art. 9 Misure nazionali di attuazione
Obbligo per gli Stati Parte ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura necessarie per l’attuazione della Convenzione, comprese sanzioni penali per chi viola i divieti previsti.
